Statuto

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SONIBONI

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede a Maglie (LE), in via Angelo Lezzi 12, un’associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SONIBONI.

Essa con delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica di statuto.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa è apartitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa potrà operare in una o più sedi nell’ambito della provincia di appartenenza, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

L’associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive della danza e della ginnastica
  2. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  3. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  4. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  2. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
  3. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  4. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti, oltreché le delibere adottate dagli organi dell’associazione.

All’atto della richiesta, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualifica di socio da’ diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
  2. che senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art.9.

TITOLO V

Fondo comune

ART. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L’esercizio sociale va dall’1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

ART. 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione.

ART. 15

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  3. compilare i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Comitato decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decade oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci . Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

ART. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO